Il sistema previdenziale dell’ENPAF

 – Le forme di tutela previdenziale per i farmacisti

La Cassa di previdenza dei farmacisti (ENPAF) – cui sono iscritti tutti i farmacisti iscritti all’ordine professionale – si alimenta con un solo contributo, adeguato annualmente sulla base dell’indice di inflazione indicato dall’ISTAT, pari per il 2020 a 4.578 euro. Sono previste delle riduzioni del contributo previdenziale: domanda (riservate ai farmacisti disoccupati, iscritti contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) erogata dall’ENPAF e nel contempo non esercitino attività professionale) nella misura del 33,33%, del 50% o dell’85%, con proporzionale riduzione della pensione. La riduzione dell’85% per i disoccupati può essere conservata per massimo 5 anni contributivi complessivi, superato questo periodo l’iscritto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. È prevista una riduzione del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti titolari esclusivamente di pensione erogata da Ente di previdenza diverso dall’ENPAF e non esercitino attività professionale. La restituzione dei contributi è prevista a favore degli iscritti all’Albo e all’ENPAF all’1 gennaio 1995 ovvero in data successiva, al compimento del 68° anno di età (fatto salvo adeguamento all’aspettativa di vita) che non abbiano maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato ad alcune condizioni che, in via generale, sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi:

1) Pensione di vecchiaia. Spetta all’età di 68 anni e 9 mesi sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 30 anni di iscrizione e contribuzione effettiva (di cui almeno 20 di attività professionale; tale condizione non è richiesta a coloro che al 31 dicembre 1994 avevano già compiuto i 45 anni di età; per questi soggetti il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994). La misura della pensione è determinata dalla somma di tre quote: a) riferita all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1994, sono stabilite due quote fisse per ogni anno di contribuzione: 178,00 euro annui per ciascuno dei primi 15 anni e 125,00 euro per ogni anno dopo il 15° anno; b) riferita all’anzianità contributiva maturata dall’1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2003, attraverso una quota fissa per ogni anno di contribuzione: 173,00 euro annui. Tale importo è maggiorato, per ogni anno di contribuzione successivo al trentesimo, del 2,40%; per ogni anno mancante al compimento del trentesimo è ridotto di 1/30; c) riferita all’anzianità contributiva maturata a partire dall’1 gennaio 2004; quota fissa 263,00 euro per ogni anno di contribuzione.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione pensionistica sulla base del montante contributivo.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata solo se il montante contributivo è stato alimentato per il suo massimo periodo.

2) Pensione di invalidità. Non è riconosciuta alcuna prestazione!!!

3) Pensione di inabilità. Spetta all’iscritto di età inferiore ai 68 anni (l’età è indicata sulla base del Regolamento attualmente vigente), il quale, a seguito di accertamento sanitario disposto dall’ENPAF, risulti inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale. I requisiti assicurativi richiesti sono almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione effettive di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità. Ai fini dell’anzianità di iscrizione, la frazione d’anno inferiore o uguale a 6 mesi non viene computata, mentre quella superiore a tale soglia vale quale intero anno. La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata. La pensione di invalidità conseguita sulla base di anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore a venti anni vengono liquidate in proporzione al numero e alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, comunque rapportate a venti anni. Al titolare di pensione di invalidità del periodo compreso tra il sesto e il ventesimo anno di iscrizione non sarà consentito di avvalersi della relativa riduzione contributiva.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica in caso di inabilità.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica comunque inadeguata rispetto alle aspettative di vita dopo l’inabilità.

4) Pensione ai superstiti. Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest’ultimo, al momento del decesso, possa far valere i requisiti assicurativi richiesti per la pensione di vecchiaia ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte. I superstiti beneficiari possono essere: il coniuge anche se separato, caso in cui se separato con “addebito” potrà ottenere la pensione ai superstiti solo se è già titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto; i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i nipoti (minorenni e a carico del dante causa), i genitori a carico del dante causa (in mancanza di coniuge, figli e nipoti), i fratelli e le sorelle inabili e a carico del dante causa (in mancanza anche dei genitori). La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%; due fratelli o sorelle: 30%; tre fratelli o sorelle: 45%; quattro fratelli o sorelle: 60%; cinque fratelli o sorelle: 75%; sei fratelli o sorelle: 90%; sette fratelli o sorelle: 100%.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica ai familiari diretti in caso di premorienza del lavoratore.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita e in caso di cumulo la somma economica può anche azzerarsi, diminuendo così la qualità della vita dei familiari superstiti.

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