Il sistema previdenziale del CIPAG

 – Le forme di tutela previdenziale per i geometri

L’Ente di riferimento per la tutela previdenziale dei geometri liberi professionisti è la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, che si alimenta con due tipi di contribuzione:

1) Contributo soggettivo. Ammonta al 18,00% del reddito professionale dichiarato l’anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale di 152.650 euro e con un contributo minimo di 3.320 euro e al 3,5% della parte di reddito professionale eccedente eccedente i 156.050 euro. Fino al compimento del trentesimo anno di età è possibile però una riduzione del contributo soggettivo così strutturato: riduzione di 1/4 per i primi 2 anni e riduzione di 1/2 per i successivi 3 anni per il contributo minimo; 3,75% per i primi 2 anni e 7,50% per i successivi 3 anni per il contributo percentuale.

2) Contributo integrativo. Consiste nel 5% dei corrispettivi assoggettati a IVA, con un minimo di 1.660 euro (per i geometri iscritti alla Cassa che prestano attività professionale in favore delle Amministrazioni Pubbliche, la misura è fissata al 4%); per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo e integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione. Sono tuttavia frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo e integrativo; quota fissa di 8 euro per il fondo maternità delle professioniste.

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi:

1) Pensione di vecchiaia. Nella “retributiva” viene corrisposta al compimento del 70° anno di età, con almeno 35 anni di contribuzione (a regime nel 2019), mentre nella “contributiva” l’età è di almeno 60 anni e 40 anni di contributi versati. All’iscritto che al compimento dei 67 anni di età non abbia raggiunto un minimo di 20 anni di contribuzione, spetta una pensione calcolata con il medesimo sistema contributivo previsto per i lavoratori iscritti all’INPS nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate. Ciò a condizione che l’importo del trattamento non risulti inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale INPS (limite pari a circa 689 euro mensili del 2020).

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione pensionistica sulla base del montante contributivo.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata solo se il montante contributivo è stato alimentato per il suo massimo periodo.

2) Pensione di invalidità. Spetta a qualsiasi età con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio). È richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i 2/3 della capacità lavorativa. La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l’inabilità. Non potrà essere inferiore a 2.100 euro (importo rivalutabile) e al trattamento interamente liquidato con metodo contributivo. La pensione d’invalidità è ridotta proporzionalmente all’entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa: meno 25% per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (limite pari a 26.789 euro nel 2020); meno 50% se il reddito supera 5 volte l’ammontare annuo del minimo (limite pari a 33.487 euro del 2020).

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica per invalidità superiori al 67%.

CRITICITA’: La Cassa non garantisce un’erogazione economica per invalidità inferiori al 67%.

3) Pensione di inabilità. Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di inabilità causata da infortunio). Richiesto inoltre il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%), vale a dire che la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale tale da comportare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; l’iscritto deve contestualmente cancellarsi dall’Albo. Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 35, salvo che l’iscritto nel triennio precedente disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 29.200 euro annui e non inferiore a 3.000 euro (importo rivalutabile).

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica in caso di inabilità.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica comunque inadeguata rispetto alle aspettative di vita dopo l’inabilità.

4) Pensioni ai superstiti. La pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato; quella indiretta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione. I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). I titolari della pensione di reversibilità sono: il coniuge, nella misura e con l’aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo; in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro. La misura della pensione è pari al 60% della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto a un’aggiunta del 20% per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione diretta. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di contributi dell’assicurato defunto, la pensione di reversibilità è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica ai familiari diretti in caso di premorienza del lavoratore.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita e in caso di cumulo la somma economica può anche azzerarsi, diminuendo così la qualità della vita dei familiari superstiti.

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