Il sistema previdenziale della CNPAF

 – Le forme di tutela previdenziale per gli avvocati

La tutela previdenziale degli avvocati e dei procuratori legali è gestita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF), che si alimenta con 4 tipi di contribuzione:

1) Contributo minimo soggettivo. Ammonta al 14,5% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (aliquota che salirà al 15% dal 2021 in poi), con un massimale di 100.700 euro e con un contributo minimo di 2.890 euro, oltre il 3% della parte di reddito professionale eccedente 100.700 euro (contributo di solidarietà). Il contributo minimo soggettivo è ridotto alla metà per i primi sei anni qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35esimo anno di età.

2) Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti). Ammonta al 4% dei corrispettivi assoggettati a IVA.

3) Contributo soggettivo “modulare”. Varia dall’1 al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con un massimale di 100.700 euro. Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità (fino al raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia), possono, su base volontaria, accantonare un contributo soggettivo modulare per finanziare la propria pensione, fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale previsto anno per anno. Tale percentuale potrà essere variata una sola volta, in aumento o in diminuzione prima del termine di scadenza per il versamento (31 dicembre). Non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo oltre la prevista scadenza vengono restituite.

4) Contributo di maternità. In cifra fissa, pari a 95 euro annui per il 2020.

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi:

1) Pensione di vecchiaia. Viene corrisposta al compimento del 70esimo anno di età con un minimo di 35 anni di contribuzione. È possibile anticipare il pensionamento al raggiungimento di una età compresa tra il 65esimo e il 70esimo anno, previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione, pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista. Tale riduzione non si applica in presenza di un’anzianità contributiva pari a 40 anni e comunque non prima del compimento del 65esimo anno di età. La pensione di vecchiaia contributiva viene corrisposta agli iscritti che abbiano maturato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia senza la contestuale maturazione dell’anzianità contributiva richiesta. Dall’1 gennaio 2021 i requisiti saranno 70 anni e almeno 5, ma meno di 35 anni, di effettiva iscrizione e contribuzione. La pensione di anzianità viene riconosciuta al raggiungimento di 62 anni di età e di 40 anni di contribuzione, previa cancellazione dall’Albo professionale. La base pensionabile è costituita dal reddito medio annuo professionale dichiarato ai fini IRPEF dell’intero periodo di iscrizione alla Cassa (rivalutato in base all’indice Istat. Ai fini della determinazione del trattamento si considerano solo gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione e per il calcolo della media si considera solo la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale per l’anno (10.700 euro nel 2020).

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione pensionistica sulla base del montante contributivo.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata solo se il montante contributivo è stato alimentato per il suo massimo periodo.

2) Pensione di invalidità. Spetta a qualsiasi età con un minimo di 5 anni di contribuzione che sia in regime di regolarità contributiva e che sia iscritto anteriormente al compimento di 40 anni di età. Viene richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i 2/3 della capacità lavorativa per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione. Il diritto a pensione sussiste anche quando l’infermità o i difetti fisici o mentali persistono al rapporto assicurativo, purché vi sia un aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che provochino la riduzione di almeno i 2/3 della capacità lavorativa. La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l’inabilità con la stessa soglia minima (proporzionata al 70%) vigente per la pensione di inabilità.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica per invalidità superiori al 67%.

CRITICITA’: La Cassa non garantisce un’erogazione economica per invalidità inferiori al 67%.

3) Pensione di inabilità. Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: capacità all’esercizio della professione esclusa a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale; malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione; iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40esimo anno di età; cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori; regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%). Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 40. La misura della pensione di inabilità è stabilita con le stesse regole di quelle della pensione di vecchiaia; inoltre, non può comunque essere inferiore a quello minimo (11.692,00 euro).

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica in caso di inabilità.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica comunque inadeguata rispetto alle aspettative di vita dopo l’inabilità.

4) Pensione ai superstiti. Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato, la pensione indiretta spetta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione. Inoltre, l’iscrizione alla Cassa dovrà mostrare carattere di continuità da data anteriore al compimento del 40esimo anno di età del de cuius e l’eventuale cessazione dell’iscrizione alla Cassa forense non dovrà essere situata prima di tre anni anteriori alla scomparsa dello stesso. I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60%; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica ai familiari diretti in caso di premorienza del lavoratore.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita e in caso di cumulo la somma economica può anche azzerarsi, diminuendo così la qualità della vita dei familiari superstiti.

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