Il sistema previdenziale del CNPARPC

 – Le forme di tutela previdenziale per i ragionieri e periti commerciali

L’Ente Previdenziale di riferimento per i Ragionieri Liberi Professionisti è la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali, che si alimenta con due tipi di contribuzione:

1) Contributo soggettivo. A scelta dell’interessato dal 15 al 25% del reddito professionale dichiarato l’anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat (105.215,15 euro per il 2020), e con un contributo minimo di 3.202,76 euro, oltre lo 0,75% della parte di reddito professionale, a titolo di (contributo di solidarietà soggettivo supplementare) ma con un minimo di 504,00 euro. È prevista comunque la riduzione del 50% per gli iscritti con meno di 38 anni di età, per un periodo non superiore a 7 anni. Per gli iscritti che svolgono attività di amministratore presso enti locali, il contributo soggettivo minimo è corrisposto direttamente dall’ente.

2) Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti). Ammonta al 4% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di 797,54 euro (se però l’età anagrafica è superiore ai 38 anni).

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi:

1) Pensione di vecchiaia. Spetta all’età di 68 anni sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 40 anni di contribuzione. Il diritto alla pensione anticipata però è possibile conseguirla al raggiungimento dei 63 anni e 9 mesi di età e di almeno 20 anni di iscrizione e di contribuzione. Viene data dal totale di tutti i contributi soggettivi versati nell’arco dell’intera carriera professionale. Ai fini del calcolo della pensione l’anzianità contributiva va suddivisa in 2 quote: a) quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati precedentemente al 31 dicembre 2003 (criterio di calcolo reddituale); b) quota B, costituita dai contributi versati dall’1 gennaio 2004 in poi (criterio di calcolo contributivo).

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione pensionistica sulla base del montante contributivo.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata solo se il montante contributivo è stato alimentato per il suo massimo periodo.

2) Pensione di invalidità. Spetta a qualsiasi età con un minimo di 5 anni di iscrizione e contribuzione. Richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i due terzi della capacità lavorativa. La quota calcolata con il criterio “reddituale” (vedi criteri di calcolo della pensione) della pensione di vecchiaia è ridotta del 30%. L’importo della pensione di invalidità non può essere però inferiore a 6.695,91 euro per il 2020 e il minimo viene ridotto in proporzione tenendo conto degli anni di contributi successivi all’anno 2003 necessari per il diritto alla pensione e non spetta se tutti i contributi sono successivi all’anno 2003.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica per invalidità superiori al 67%.

CRITICITA’: La Cassa non garantisce un’erogazione economica per invalidità inferiori al 67%.

3) Pensione di inabilità. Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contribuzione (1 in caso di infortunio). Richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%). L’importo della pensione di inabilità non può essere inferiore a 13.391,82 euro (importo rivalutabile annualmente sulla base dell’indice ISTAT). Il minimo, come nel caso precedente, viene ridotto in proporzione tenendo conto degli anni di contributi successivi all’anno 2003 necessari per il diritto alla pensione e non spetta se tutti i contributi sono successivi all’anno 2003.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica in caso di inabilità.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica comunque inadeguata rispetto alle aspettative di vita dopo l’inabilità.

4) Pensione ai superstiti. La reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato; se è invece ancora in età lavorativa si parlerà di pensione indiretta, a patto che abbia almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio, o in caso di decesso di un assicurato cancellato dall’Associazione che vanta almeno 15 anni di effettiva iscrizione e contribuzione (interamente contributiva e senza alcun minimo). I superstiti beneficiari sono il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60% se coniuge, 70% se figlio; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%. L’importo della pensione ai superstiti non può essere inferiore a 13.391,82 euro (importo rivalutabile annualmente sulla base dell’indice Istat). Il trattamento minimo non spetta al coniuge titolare di pensione indiretta, senza figli contitolari della pensione, con un reddito annuo superiore a 20.087,73 euro. Il minimo è inoltre ridotto in misura proporzione a seconda degli anni di contribuzione posteriori al 2003 necessari per maturare il diritto alla pensione e non spetta se tutti i contributi accantonati sono collocati dopo l’anno 2003.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica ai familiari diretti in caso di premorienza del lavoratore.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita e in caso di cumulo la somma economica può anche azzerarsi, diminuendo così la qualità della vita dei familiari superstiti.

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