Il sistema previdenziale dell’ENPAM

 – Le forme di tutela per il personale medico e odontoiatrico

Il Fondo Generale ENPAM (cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i medici e odontoiatri iscritti presso gli ordini provinciali, indipendentemente dalla attività svolta) si alimenta con due tipi di contribuzione:

1) Quota A. Si tratta del contributo minimo (quota fissa obbligatoria per tutti gli iscritti) dovuto dal mese successivo all’iscrizione all’albo fino al mese di compimento dell’età anagrafica pensionistica, variabile in base all’età da 115,33 euro annui a 1.551,59 annui.

2) Quota B. Si tratta del contributo proporzionale sui redditi professionali non già assoggettati ad altra contribuzione previdenziale (ospedalieri, convenzionati con il SSN). Per poter versare il contributo proporzionale, l’iscritto deve avere un reddito libero professionale netto, prodotto nell’anno 2019, superiore a 4.457,73 euro annui per gli iscritti attivi di età inferiore a 40 anni, ovvero ammessi al contributo ridotto alla “Quota A”, e superiore a 8.232,59 euro annui per gli iscritti attivi di età superiore a 40 anni. I contributi proporzionali riferiti all’anno in corso ammontano a un’aliquota intera pari al 17,50% del reddito professionale netto entro il massimale di 103.055 euro (ex L. 335/1995, identico a quello applicato per i nuovi iscritti INPS dal 2015).

Per il 2020 il contributo è pari per i medici addetti all’assistenza primaria, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale al 22% dei compensi assoggettati a contribuzione ENPAM, di cui il 10,875% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale e il 11,125% a carico del medico. Per i pediatri di libera scelta, il contributo è pari, per il 2020, al 22% dei compensi assoggettati a contribuzione ENPAM, di cui il 9,875% del contributo è a carico degli istituti del Servizio sanitario Nazionale e il 11,125% a carico del medico. Gli Accordi Collettivi Nazionali in vigore hanno introdotto l’aliquota modulare su base volontaria, per la quale i professionisti appartenenti alle categorie professionali di assistenza primaria, continuità assistenziale e emergenza sanitaria territoriale, nonché i pediatri di libera scelta, ferma restando l’aliquota stabilita a carico dell’azienda, possono scegliere di elevare la quota contributiva a loro carico da 1 a 5 punti percentuali. Dall’1 gennaio 2007, per i professionisti transitati a rapporto d’impiego che hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’E.N.P.A.M., il contributo di specie è pari al 32,65%, di cui l’8,85% a carico del medico e il 23,80% a carico del SSN. Questa aliquota è aumentata dell’1%, a carico del medico, per la quota imponibile eccedente, per il 2020, i 47.379 (prima fascia di retribuzione pensionabile INPS).

Per il fondo maternità, gli iscritti devono obbligatoriamente versare una quota fissa di 45 euro per il 2020.

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato ad alcune condizioni che, in via generale, sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi:

a) Pensione ordinaria di vecchiaia. Spetta all’età di 68 anni (a regime dal 2018 e salvo ipotesi di pensionamento anticipato), sia per gli uomini che per le donne, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva in costanza di iscrizione o 15 anni di anzianità contributiva in caso di cancellazione. L’iscritto non deve fruire della pensione per inabilità. È possibile rinviare il pensionamento sino al raggiungimento dei 70 anni, se l’iscritto si avvale della facoltà di proseguire nella contribuzione alla “Quota A” del Fondo. La pensione di vecchiaia, esclusivamente con riferimento ai contributi versati alla “Quota A”, può essere richiesta dall’iscritto, in possesso di 20 anni di anzianità contributiva, al compimento dei 65 anni, previa opzione per il sistema di calcolo integralmente contributivo, in costanza di iscrizione all’Albo. Agli iscritti che contribuiscono alla Quota B poi dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, spetta un supplemento di pensione che viene liquidato d’ufficio dall’Ente ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Agli iscritti cha hanno iniziato a contribuire alla Quota B dopo il raggiungimento. L’ammontare dell’assegno è poi calcolato sulla base del montante contributivo rivalutato, applicando un coefficiente fisso dal 4,2 al 6,5% in base all’età di pensionamento (dai 57 anni ai 70 anni).

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione pensionistica adeguata rispetto alle esigenze del pensionato, parametrata sulla base del montante.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione adeguata a patto che il montante sia stato alimentato per un arco temporale medio-lungo.

b) Pensione di inabilità. Spetta in seguito al riconoscimento dello stato di inabilità permanente e assoluta all’esercizio della professione, derivante da infortunio o malattia, in costanza di iscrizione, verificatosi prima del compimento dell’età anagrafica pro tempore vigente (68 anni, dal 2018). L’accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente è incompatibile con la fruizione dell’indennità per inabilità temporanea. Sussiste l’obbligo di cessazione definitiva dell’attività professionale. Il trattamento di inabilità “Quota A” spetta all’iscritto con un’anzianità contributiva effettiva e/o ricongiunta anteriore al 31 dicembre 2012 senza un minimo di contribuzione. La pensione di inabilità “Quota B” spetta all’iscritto che possa far valere almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione. L’iscritto alla “Quota B”, non in possesso del requisito precedente, e riconosciuto inabile, ha diritto alla pensione ordinaria. In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate le condizioni per il diritto alla pensione di inabilità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza di questi la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione. Ai titolari di trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente a carico dei Fondi di Previdenza gestiti dall’ENPAM, decorrenti dall’1 gennaio 1998, è garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari nel 2020 ad almeno 15.508,36 (soggetto ad approvazione ministeriale). Per la determinazione dell’eventuale incremento, si tiene conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione per evento inabilitante adeguata rispetto alle esigenze del pensionato, parametrata sulla base del montante.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione adeguata a patto che il montante sia stato alimentato per un arco temporale medio-lungo.

c) Pensione di invalidità. Sono previste prestazioni assicurative (ma non pensionistiche) per invalidità permanenti parziali, dal 2017, da valutare caso per caso e per invalidità superiori al 67%.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica principalmente per invalidità superiori ai 2/3.

CRITICITA’: La Cassa prevede strumenti assicurativi “tiepidi” per le esigenze invalidanti inferiori ai 67 punti percentuali.

d) Pensione ai superstiti. Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso del pensionato, quella indiretta spetta in caso di decesso dell’assicurato in costanza di contribuzione. Ne possono essere beneficiari (le percentuali si applicano alla pensione in godimento o spettante; in caso di pensione indiretta si applicano su di un importo almeno pari alla pensione di inabilità che sarebbe spettata al momento del decesso): coniuge solo (70%); coniuge e 1 figlio (60 + 20%); coniuge e 2 o più figli (60 + 40%); 1 figlio senza coniuge (80%); 2 figli senza coniuge (90%); 3 o più figli senza coniuge (100%); uno o entrambi i genitori (60%); un collaterale (40%); due collaterali (50%); tre o più collaterali (60%). In caso di decesso dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi con almeno 5 anni di anzianità contributiva, prima del compimento dell’età anagrafica di vecchiaia pro tempore vigente, spetta ai superstiti un’aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al professionista stesso. Al coniuge superstite, che cessi dal diritto alla pensione per aver contratto un nuovo matrimonio, spetta in ogni caso un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione ai superstiti a carico del Fondo di previdenza generale.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica ai familiari diretti in caso di premorienza del lavoratore.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita e in caso di cumulo la somma economica può anche azzerarsi, diminuendo così la qualità della vita dei familiari superstiti.

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