Il sistema previdenziale dell’ENPAPI

 – Le forme di tutela previdenziale per il personale infermieristico

L’Ente Previdenziale di riferimento per gli Infermieri Professionali è l’Ente Nazionale di previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), che si alimenta con tre tipi di contribuzione.

Il contributo soggettivo viene stabilito in misura pari al 16% del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo (pari a 103.055 euro per il 2020) comunque dovuto per il 2020 un importo minimo di 1.600 euro. Oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 16%, è concessa la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva variabile prescelta dal 16% al 23% del reddito professionale netto. Sono esonerati dal versamento del contributo minimo i professionisti altresì titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo è ridotto nella misura del 50%. È inoltre prevista la riduzione del contributo minimo (50%), per gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente e per i titolari di partita IVA, nei primi 4 anni di iscrizione o, ancora, in caso di sospensione dell’attività professionale per almeno 6 mesi continuativi nel corso dell’anno solare.

E’ poi previsto un contributo integrativo pari al 4% (2%, più maggiorazione di un ulteriore 2%) di tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività infermieristica libero-professionale, (anche se esenti da IVA), con un minimo di 150,00 euro. La maggiorazione (ulteriore 2%), a partire dal 2012, viene utilizzata per l’incremento annuale del montante contributivo individuale. Restano escluse, su indicazione dei Ministeri Vigilanti, le pubbliche amministrazioni, nei cui confronti la misura del contributo integrativo riscossa dall’iscritto resta fissata al 2% (non viene pertanto richiesta la maggiorazione del 2% destinata ai montanti).

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi:

1) Pensione di vecchiaia. Si ottiene con le seguenti due alternative: 65 anni sia per gli uomini sia per le donne con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, oppure 57 anni con almeno 40 anni di contribuzione. La quantificazione dell’assegno mensile dipende dal montante rivalutato con l’applicazione dell’aliquota che va dal 4,2 al 6,5 in base all’età.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica sulla base del montante versato.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita media.

2) Pensione di invalidità. Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi effettivi, dei quali almeno 3 versati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di invalidità che riduce a meno di 1/3 la capacità all’esercizio della professione per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione. L’assegno d’invalidità non può essere concesso (o se concesso è revocato): qualora venga meno la riduzione della capacità lavorativa oppure nel caso in cui il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5%, dell’importo annuo spettante. L’assegno d’invalidità è proporzionalmente ridotto qualora il risarcimento sia inferiore. Viene ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all’invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l’assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo INPS la riduzione sale al 50%.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica a partire da 67%.

CRITICITA’: La Cassa non garantisce un’erogazione economica per invalidità inferiori al 67%, salvo specifiche stipulazioni assicurative private o estensioni di polizza.

3) Pensione di inabilità. Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi effettivi dei quali almeno 3 versati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%) e la cessazione dell’attività libero professionale (cancellazione dal Collegio) nonché che l’evento invalidante si sia verificato e la domanda sia stata presentata nel periodo di esercizio dell’attività libero professionale ovvero precedentemente alla domanda di esonero.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica in caso di inabilità.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di salute del soggetto inabile o non più autosufficiente.

4) Pensione ai superstiti. Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest’ultimo, al momento del decesso, possa far valere 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte. Qualora non sussistano i requisiti contributivi ed assicurativi per l’erogazione della pensione ai superstiti, ai medesimi compete la restituzione dei contributi soggettivi versati. I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge (anche se legalmente separato purché senza addebito di responsabilità; nel caso il coniuge separato abbia tal addebito avrà diritto alla pensione solo ove risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto) e i figli (minorenni, maggiorenni iscritti a corsi di studio superiori o universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli). La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15%; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della pensione spettante o che sarebbe spettata al defunto. Se però il superstite percepisce altri redditi, la pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: del 25%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; del 40%, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Il minimo INPS per il 2020 è pari a 515,58 euro mensili.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica ai familiari diretti in caso di premorienza del lavoratore.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita e in caso di cumulo la somma economica può anche azzerarsi, diminuendo così la qualità della vita dei familiari superstiti.

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