Il sistema previdenziale dell’ENPAV

 – Le forme di tutela previdenziale per i veterinari

L’ente previdenziale di riferimento per i veterinari liberi professionisti è l’ENPAV, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari: la Cassa si alimenta con tre tipi di contribuzione:

1) Contributo soggettivo. Ammonta al 15% del reddito professionale dichiarato l’anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT (94.100 euro per il 2020), e con un contributo minimo di 2.503,25 euro. e 3% del reddito professionale (contributo di solidarietà), oltre i primi 94.100 euro. Sono previste riduzioni (limitatamente ai primi tre anni d’iscrizione) a favore di coloro che iniziano l’attività prima dei 32 anni di età. Per coloro che si sono iscritti infatti per la prima volta all’Albo dei veterinari, con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età, viene prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (massimo 48 mesi), per cui il primo anno è gratuito, il secondo è al 33% e i restanti due anni al 50%.

2) Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti). Ammonta al 2% dei corrispettivi assoggettati a IVA, con un minimo di 484,50 euro.

3) Contributo modulare. È prevista, la facoltà di versare un contributo annuo aggiuntivo, nella misura compresa tra il 2 e il 14% del reddito professionale per almeno 5 anni, utile per l’ottenimento di una quota aggiuntiva della pensione, calcolata con il sistema contributivo (analogo a quello dei lavoratori dipendenti iscritti all’INPS).

Il veterinario che al compimento dei 68 anni di età cessi dall’iscrizione all’Ente senza aver maturato il diritto a pensione, nel caso di un periodo di iscrizione e contribuzione inferiore a 5 anni, può richiedere il rimborso dei contributi soggettivi effettivamente versati dall’1 gennaio 1991. Sulle somme da rimborsare sono dovuti interessi legali a partire dall’1 gennaio posteriore ai relativi pagamenti. Il rimborso spetta anche ai superstiti del defunto se non aventi diritto a pensione indiretta. Nel caso di contribuzione versata inferiore alla contribuzione dovuta, si applica una riduzione dell’importo da rimborsare di un’aliquota media calcolata applicando al debito contributivo, in modo progressivo, le seguenti aliquote per scaglioni: 2% per un debito contributivo fino alla metà dell’intera contribuzione minima dovuta nell’anno di richiesta della restituzione; 5% per un importo di debito superiore alla metà dell’intera contribuzione minima dovuta nell’anno di richiesta della restituzione e fino a due volte la medesima contribuzione; 10% per un importo di debito superiore a due volte l’intera contribuzione minima dovuta nell’anno di richiesta della restituzione.

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi:

1) Pensione di vecchiaia. Viene corrisposta al compimento del 68esimo anno di età, con almeno 35 anni di contribuzione. In alternativa, può essere conseguita all’età di 70 anni sia per gli uomini che per le donne, con almeno 25 anni di contribuzione. Sono previste due possibilità di accesso però per la pensione di vecchiaia anticipata: con almeno 40 anni di contribuzione e 62 anni di età; con almeno 35 anni di contribuzione e 62 anni di età. In quest’ultimo caso (pensione prima di aver raggiunto 40 anni) è previsto una riduzione del trattamento pensionistico con l’applicazione coefficienti di neutralizzazione (si veda misura della pensione).

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione pensionistica sulla base del montante contributivo.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata solo se il montante contributivo è stato alimentato per il suo massimo periodo.

2) Pensione di invalidità. Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contribuzione (si prescinde dall’anzianità contributiva in caso di infortunio). Viene richiesto il riconoscimento della perdita di invalidità minima del 66,67%. La misura della pensione è pari all’80% di quella prevista per l’inabilità.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica per invalidità superiori al 67%.

CRITICITA’: La Cassa non garantisce un’erogazione economica per invalidità inferiori al 67%.

3) Pensione di inabilità. Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di iscrizione all’Ente (si prescinde dall’anzianità contributiva in caso di infortunio). Richiesto il riconoscimento di uno stato di salute che escluda la capacità all’esercizio della professione in maniera totale e permanente (100%). Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 35, qualora il richiedente non disponga di redditi extra professionali superiori a 12.900 euro annui (per il 2020), risultanti dalla media dei redditi del triennio antecedente alla domanda di pensione. Dopo la concessione della pensione di inabilità è possibile rimanere iscritti all’Albo Professionale dei Veterinari, nel cui caso il pensionato di invalidità è obbligato a versare il contributo soggettivo minimo in misura ridotta al 50% e, nel caso in cui prosegua nell’esercizio della professione, dovrà versare i contributi in autoliquidazione. In questo modo l’assicurato acquisirà il diritto a trasformare la propria pensione in quella di vecchiaia, eventualmente anticipata, al momento del raggiungimento dei relativi requisiti.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica in caso di inabilità.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica comunque inadeguata rispetto alle aspettative di vita dopo l’inabilità.

4) Pensione ai superstiti. Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato, quella indiretta spetta ai superstiti del professionista, iscritto all’Ente da almeno 5 anni al momento del decesso. Per le pensioni indirette l’integrazione contributiva viene calcolata integrando fino al numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo. I superstiti beneficiari sono il coniuge, il coniuge separato o divorziato titolare di assegno alimentare o di mantenimento e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60%; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica ai familiari diretti in caso di premorienza del lavoratore.

CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita e in caso di cumulo la somma economica può anche azzerarsi, diminuendo così la qualità della vita dei familiari superstiti.

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