Il sistema previdenziale dell’INARCASSA

 – Le forme di tutela previdenziale per gli ingegneri e gli architetti

L’ente previdenziale di riferimento per ingegneri e architetti liberi professionisti è la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), che si alimenta con tre tipi di contribuzione:

1) Contributo soggettivo. Corrisponde al 14,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con un massimale di 125.000 euro e con un contributo minimo di 2.355euro per il 2020. Dall’1 gennaio 2013 il contributo soggettivo minimo è dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o di pensione contributiva.

2) Contributo soggettivo facoltativo. Per incrementare il proprio montante contributivo, dall’1 gennaio 2013, l’iscritto, anche pensionato, può versare un contributo volontario il cui importo è calcolato con un’aliquota modulare che va dall’1% all’8,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF: sul reddito 2019 da dichiarare nel 2020, da un minimo annuo e infrazionabile pari a 205 euro fino a un massimo di 10.450,75 euro.

3) Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti). Corrisponde al 4% dei corrispettivi assoggettati ad Iva nell’anno solare, con un massimale di volume d’affari pari a 163.950 euro e un contributo minimo di 700 euro, per il 2020. Il contributo integrativo minimo è dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o di pensione contributiva. Dall’1 gennaio 2013 il contributo integrativo viene applicato sui corrispettivi per le prestazioni professionali in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria.

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio, il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi:

1) Pensione di vecchiaia unificata “ordinaria”. Spetta (nel 2020) all’età di 66 anni e 3 mesi (sia per gli uomini che per le donne), con almeno 33 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione. A decorrere dall’1 gennaio 2014 l’età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i 66 anni, come da tabella che segue, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a 35 anni. A far data dall’1 gennaio 2013, la pensione di anzianità è stata soppressa e sostituita dal trattamento di vecchiaia anticipata, dall’età di 63 anni, a condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico, come da tabella di cui sopra (35 anni dal 2023). Dal primo gennaio 2020 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia unificata anticipata è pari a 66 anni di età e 33 anni e 6 mesi di contribuzione. Chi opta per la predetta prestazione subisce una penalizzazione. La quota “retributiva” di pensione – riferita agli anni anteriori al 2013 – è decurtata in base ad una percentuale decrescente in funzione dell’età di pensionamento: nel 2020 a 63 anni e 3 mesi è pari a 10,450%, a 64 anni e 3 mesi a 7,493% e a 65 anni e 3 mesi a 4,311%. La pensione di vecchiaia unificata “posticipata” invece viene corrisposta agli iscritti con almeno 70 anni di età, a prescindere dal requisito contributivo minimo. Dall’1 gennaio 2019 il requisito anagrafico sarà pari a 70 anni e 3 mesi. Ai fini del calcolo della pensione l’anzianità contributiva va suddivisa in 2 quote: 1) Quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati fino al 31 dicembre 2012 (metodo pro-rata retributivo). Per gli iscritti con un reddito pensionabile inferiore al valore della pensione minima (nel 2020 pari a 11.173 euro) è prevista l’applicazione del metodo di calcolo contributivo se più favorevole; 2) Quota B, costituita dai contributi versati dall’1 gennaio 2013 in poi (criterio di calcolo contributivo). Il montante poi viene rivalutato e si applica una aliquota dal 4,3 al 6.1, in base all’età di pensionamento.

PUNTO DI FORZA:

La Cassa garantisce un’erogazione pensionistica sulla base del montante contributivo.

CRITICITA’:

La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata solo se il montante contributivo è stato alimentato per il suo massimo periodo.

2) Pensione di invalidità. Spetta a qualsiasi età con un minimo di 3 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi (si prescinde dall’anzianità contributiva in caso di infortunio). È richiesto il riconoscimento della perdita continuativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, di almeno i 2/3 della capacità lavorativa. L’iscritto non deve essere titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da altro ente previdenziale. La pensione di invalidità non spetta a coloro che all’atto della domanda abbiano raggiunto l’età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata. Il diritto a pensione sussiste quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione. La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l’inabilità. La pensione di invalidità può essere integrata al minimo, tenuto conto del requisito ISEE del nucleo familiare dell’iscritto.

PUNTO DI FORZA:

La Cassa garantisce un’erogazione economica per invalidità superiori al 67%.

CRITICITA’:

La Cassa non garantisce un’erogazione economica per invalidità inferiori al 67%.

3) Pensione di inabilità. Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 2 anni di iscrizione e contribuzione anche non continuativi (si prescinde dall’anzianità contributiva in caso di infortunio). L’iscritto non deve essere titolare di un trattamento previdenziale legato all’inabilità erogato da altro ente previdenziale. La pensione di inabilità non spetta a chi all’atto della domanda abbia raggiunto l’età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata. È richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità permanente e totale (100%), sopravvenuta all’iscrizione, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il diritto a pensione di inabilità sussiste anche se le infermità o difetti fisici o mentali inabilitanti preesistono al rapporto assicurativo, purché sia dimostrato un successivo aggravamento o siano dimostrate sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la perdita totale della capacità professionale. Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 35, salvo che l’iscritto disponga di redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, in misura complessivamente superiore a 28.200 euro per il 2020, dato dalla media dei redditi relativi al triennio precedente la domanda. L’anzianità contributiva aggiuntiva è riconosciuta per un periodo non superiore a quello che intercorre tra l’età alla domanda di pensione e l’età pensionabile ordinaria. Alle pensioni liquidate con il sistema esclusivamente contributivo vengono accreditati 10 anni di contribuzione figurativa, fino a massimo 35 anni complessivi, nella misura corrispondente alla media dei contributi dovuti, utili a pensione, nel triennio precedente la domanda di pensione.

PUNTO DI FORZA:

La Cassa garantisce un’erogazione economica in caso di inabilità.

CRITICITA’:

La Cassa garantisce un’erogazione economica comunque inadeguata rispetto alle aspettative di vita dopo l’inabilità.

4) Pensione ai superstiti. Può consistere nella pensione di reversibilità, che spetta in caso di decesso di un pensionato titolare di prestazione pensionistica erogata dalla Cassa, oppure nella pensione indiretta, che spetta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione. I superstiti beneficiari sono il coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, e i figli, legittimi o equiparati, minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto. La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: 60% al coniuge, 20% a ciascun figlio se anche il coniuge ha diritto a pensione, in caso di 2 o più figli viene ripartito il 40% in parti uguali. La quota totale non può eccedere il 100% della pensione diretta. In mancanza del coniuge o alla sua morte, la pensione spetta ai figli con le seguenti quote: 60% in caso di un solo figlio, 80% ripartito in parti uguali in caso di 2 figli, 100% ripartito in parti uguali in caso di 3 o più figli. In presenza di figli con grave disabilità, la pensione viene erogata nella misura del 100% di quella spettante all’iscritto e la maggiorazione della quota di pensione rispetto alla ordinaria viene attribuita solo ai figli disabili.

PUNTO DI FORZA:

La Cassa garantisce un’erogazione economica ai familiari diretti in caso di premorienza del lavoratore.

CRITICITA’:

La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita e in caso di cumulo la somma economica può anche azzerarsi, diminuendo così la qualità della vita dei familiari superstiti.

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