Il sistema previdenziale della Cassa del Notariato
– Le forme di tutela previdenziale per i notai
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La Cassa del Notariato si alimenta con un contributo in percentuale sull’onorario obbligatoriamente da iscrivere a repertorio, indipendentemente dall’eventuale mancata percezione. La misura del contributo può essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione in base al bilancio tecnico. Attualmente il contributo, fissato dal D.M. 265/2012, è pari al:
a) 22% sull’onorario relativo agli atti soggetti ad annotazione nei repertori, di valore determinato o determinabile (ad esempio, una compravendita) di importo sino a 37.000 euro;
b) 42% sull’onorario relativo agli atti soggetti ad annotazione nei repertori diversi dai precedenti.
Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) ed il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi:
1) Pensione di vecchiaia. Viene corrisposta al compimento del 67esimo anno di età con un minimo di 30 anni di esercizio effettivo, ovvero, per raggiunti limiti di età, al 75esimo anno di età in presenza di un minimo di 10 anni di attività notarile. Spetta con un minimo di 35 anni di contribuzione, di cui almeno 30 derivanti dall’esercizio della professione notarile, e 58 anni di età. I restanti 5 anni di contributi (oltre i 30 di esercizio effettivo) possono essere riscattati e ricongiunti in base alla normativa vigente in materia. L’ammontare della pensione è prestabilito ed è rapportato alla sola anzianità contributiva maturata dal notaio, a prescindere dall’entità della contribuzione effettuata. È previsto un aggiornamento annuale, per il quale devono ricorrere determinate condizioni. Fino a 10 anni di contribuzione spetta un importo pari a 53.560 euro annui. Per ogni anno successivo, è quindi previsto un incremento del 2,7% (1.446 euro annui), con un importo massimo di 96.944 euro (corrispondente a 40 anni di attività). Per ogni figlio a carico minore, fino a 26 anni o inabile, la pensione diretta è invece maggiorata del 5%.
PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata.
CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata, a patto che il montante versato sia congruo e sufficiente per la migliore conversione.
2) Pensione di invalidità. Non sono previste tutele specifiche.
PUNTO DI FORZA: Nessuna.
CRITICITA’: La Cassa non garantisce tutele e coperture significative adeguate.
3) Pensione di inabilità. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento della professione (inabilità riferita alla funzione). Per il calcolo della pensione si considera l’anzianità di esercizio/contributiva maturata; l’importo minimo è comunque rapportato a 10 anni di esercizio. Qualora l’inabilità dipenda da fatti inerenti l’esercizio della professione, la pensione è liquidata considerando l’anzianità contributiva che l’assicurato raggiungerebbe a 75 anni di età. Sono equiparate all’esercizio della professione – ai fini del riconoscimento del nesso di causalità – anche le attività svolte nell’ambito o per incarico di organi istituzionali della categoria o nell’ambito di organismi operanti nell’interesse generale della categoria notarile.
PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata.
CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata, con una bassa criticità rispetto alle aspettative di vita personali e professionali.
3) Pensione ai superstiti. Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un notaio in pensione, la pensione indiretta compete in caso di decesso di un notaio in esercizio, indipendentemente dall’anzianità contributiva maturata. I superstiti beneficiari sono il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 26 anni – aventi un reddito inferiore al 50% della pensione che spettava o sarebbe spettata al dante causa – ovvero maggiorenni inabili ed a carico del genitore defunto) e, in mancanza di questi, i genitori, fratelli e sorelle del notaio, purché ricorrano le condizioni previste dagli artt. 85, 86 ed 87 del D.P.R. 1092/73 e che non vi siano persone obbligate a prestargli gli alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice civile. Questi ultimi familiari sono esclusi dal diritto alla pensione in presenza di soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile. Hanno anche diritto a pensione gli orfani “maggiori di anni diciotto inabili a proficuo lavoro”, alle condizioni di cui agli artt. 82, 85 e 86 del D.P.R. 1092/73 citato. Per tali figli, in particolare, è richiesto che, alla data del decesso del notaio dante causa, siano, oltre che inabili, a suo carico e con esso conviventi. La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al notaio o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge superstite: 70%; coniuge superstite con un figlio a carico (che ha i requisiti per ottenere la pensione): 90%; con due o più figli a carico (che hanno i requisiti per ottenere la pensione): 100%; figlio minore o studente fino a 26 anni: uno 70%; due o più: 100% da ripartire in quote uguali fra tutti gli aventi diritto; figli inabili, genitori, fratelli e sorelle: sino a due aventi lo stesso rapporto di parentela 30% da ripartire in quote uguali fra tutti gli aventi diritto; per tre: 40%; per quattro: 50% oltre quattro: 60%. In caso di più aventi diritto, la pensione, nella misura determinata come sopra, è divisa in parti uguali. Qualora il diritto a pensione sia esercitato in tempi diversi dai rispettivi titolari la ripartizione avrà luogo solo dal momento in cui siano state presentate le domande successive e il Comitato esecutivo procede alla riliquidazione della pensione a tutti gli aventi diritto.
PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica ai familiari diretti in caso di premorienza del lavoratore.
CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita e in caso di cumulo la somma economica può anche azzerarsi, diminuendo così la qualità della vita dei familiari superstiti.
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