Quando pagare il “minor prezzo” equivale a rovinarsi la vita

 – La RCA e i rischi da circolazione stradale

In Italia, l’obbligo assicurativo concernente la responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli è stato introdotto per la prima volta con la Legge n. 990/1969, al fine di tutelare le vittime della strada da eventi pericolosi o dannosi a beni materiali o persone.

Questo particolare contratto assicurativo, dunque, consiste nell’obbligazione attraverso cui l’assicuratore, a fronte del versamento di un corrispettivo (c.d. “premio”), si impegna a tenere indenne il soggetto contraente dei danni derivanti dal sinistro entro una determinata cifra (che prende il nome di “massimale”). Ne deriva che chi, in violazione del suddetto obbligo, circola su di un veicolo senza assicurazione o con assicurazione scaduta incappa nella sanzione amministrativa sancita nell’articolo 193 del Codice della Strada da 849 a 3.396 euro, oltre le sanzioni accessorie.

Il dettato normativo però non rende davvero giustizia all’importanza che ricopre questa responsabilità civile rispetto ai pericoli che in caso di realizzazione dell’evento lesivo possa verificarsi al patrimonio del soggetto attivo della scena.

Ad oggi, infatti, l’obbligatorietà sancita per legge soffre di due importanti lacune:

1) La prima riguarda il concetto stesso di imposizione, secondo cui il proprietario del veicolo non riesce a sentire davvero la necessità della polizza assicurativa, se non nella misura del rispetto del dettato normativo per evitare le sanzioni viste per legge. E pertanto prova in tutti i modi a trovare la scorciatoia per pagare il premio più basso possibile. Tale posizione impedisce mentalmente di comprendere l’importanza di una copertura quanto più globale possibile rispetto al ventaglio di rischi che possono incorrere durante la guida su strada, come provocare un incidente in grado di coinvolgere diversi veicoli o un investimento a danno di un pedone d’età giovane o professionalmente rilevante rispetto allo specifico fatturato.

2) La seconda riguarda invece l’obbligo di legge di stipulazione della sola polizza base senza le garanzie accessorie che, a conti fatti, sono nella pratica la parte più importante dell’accordo assicurativo, ovvero quegli elementi in grado di tutelare maggiormente gli attori della scena stradale, come la tutela legale, la rinuncia alle rivalse e l’infortunio del conducente (persino più importanti di altre garanzie spesso preferite, come il furto, l’incendio, i cristalli, gli atti vandalici o gli eventi atmosferici).

A rendere ancora più significative queste lacune contribuiscono alcuni sistemi creati ad hoc per favorire “apparentemente” il cliente: la nascita dei comparatori dei prezzi e la diffusione dei diversi competitor. La lotta commerciale negli ultimi anni, soprattutto in tempi di crisi e di pandemia, si gioca proprio sul “prezzo” e non sul “servizio”, accontentando falsamente il cliente nell’aspettativa di spendere il meno possibile ma mettendolo nelle condizioni di trovarsi in seri guai in caso di sinistro, sia per l’assenza di un servizio amministrativo in grado di gestire il sinistro sia per l’assenza delle garanzie accessorie in grado di tutelarlo da ogni gradita sorpresa, in barba alla deontologia e ai principi cardini della professione consulenziale.

La domanda che ci si deve porre dunque dovrebbe essere la seguente: Consapevoli che in Italia, ogni giorno, muoiono 9 persone sulla strada, vale la pena spendere 100 o 200 euro in meno, se poi in caso di sinistro l’esborso sarebbe 10, 20 o 50 volte superiore? E cos’accadrebbe se la capienza di polizza fosse inferiore alla condanna per risarcimento subita a seguito del sinistro (conseguenza di una sottoscrizione base senza le dovute garanzie protettive)?

Proviamo a rispondere dunque a questa domanda, facendo degli esempi di garanzie accessorie non obbligatorie in grado di tutelare a ventaglio la persona e il suo patrimonio da eventuali risarcimenti del danno derivanti da sinistro stradale, con poche decine di euro di aumento all’anno sul premio assicurativo:

1) Elevazione del massimale assicurato. In Italia, l’obbligo di massimale è stabilito nella somma di circa 1,2 milioni di euro per danni arrecati a cose e circa 6 milioni di euro per danni riportati dalle persone; tuttavia questo massimale non sarebbe sufficiente nelle ipotesi di danni multipli a persone o beni o contro persone che svolgono una professione rilevante o ancora sinistri in grado di provocare la non autosufficienza di uno o più soggetti. Cos’accadrebbe al tuo patrimonio se venissi condannato a un risarcimento danni pari a 20 milioni di euro (come già accaduto in diversi fatti di cronaca) se il tuo massimale è quello minimo per legge? Avresti altri 13 milioni di euro da sborsare?

2) Tutela legale. Definita anche “tutela giudiziaria”, rappresenta un’estensione della garanzia assicurativa RC Auto che va a coprire i costi delle eventuali spese legali dovute a procedimenti giudiziari o extra-giudiziari, normalmente a carico dell’assicurato. Le ragioni che possono provocare una controversia legale sono moltissime, sia quando è l’assicurato stesso a far valere i propri diritti che quando è la terza parte coinvolta a chiamarlo in causa; in entrambi i casi l’assicurazione interviene a tutela del cliente e del suo nucleo familiare. Fra le spese coperte dalla polizza di tutela legale vi sono anche i costi di perizia e quelli per le consulenze legali, che possono essere richieste dall’assicurato o da un giudice, e che durante un giudizio spesso sono anticipate dalle parti. Cos’accadrebbe al tuo patrimonio se, trovandoti in difficoltà economica, fossi costretto a dover sborsare i costi per un procedimento o una perizia, ancora prima di ricevere l’eventuale sentenza?

3) Infortunio del conducente. In Italia, se si dovesse verificare un sinistro stradale, il conducente del veicolo (in caso di condanna), senza questa garanzia, non sarebbe coperto contro eventuali danni prodotti. Per tale ragione, con questa scelta, determinate spese verrebbero coperte, comprese tutti i danni fisici, le spese mediche e l’eventuale decesso. Cos’accadrebbe al tuo patrimonio se, trovandoti coinvolto in un sinistro e in assenza di questa garanzia, tu fossi direttamente responsabile economicamente per tutti i costi e le spese derivanti dai danni prodotti? Certo, questa garanzia merita una maggiore valutazione, in quanto la finalità di un’adeguata protezione è quella di garantire la copertura in tutte le ipotesi infortunistiche; tuttavia, in assenza di tale esigenza, l’attivazione della garanzia in esame può essere un buon inizio verso una maggiore consapevolezza del piano protettivo individuale e familiare per il reddito e il patrimonio.

4) Rinuncia alle rivalse. In Italia, in base all’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, in caso di incidente, se viene riscontrata la cattiva condotta dell’assicurato responsabile del danno, la compagnia assicurativa ha “diritto alla rivalsa”, ovvero dopo aver liquidato i danni causati a terzi, l’assicurazione ha diritto di richiedere all’assicurato la restituzione totale o parziale della somma versata. Per evitare che la compagnia applichi la rivalsa, aggiungere questa garanzia alla polizza base vuol dire tutelare sé stessi e il proprio patrimonio da spese che spesso contemplano tanti (troppi) zeri nelle cifre. Alcuni esempi di rinuncia alle rivalse riguardano in particolare lo stato di ebrezza, l’uso di stupefacenti, la revisione e la patente scaduta, o ancora la guida non conforme al libretto o quella eseguita dai neopatentati o dai figli minori. Cos’accadrebbe al tuo patrimonio se tuo figlio minore prendesse il tuo veicolo e si immettesse alla guida? O cos’accadrebbe ancora se la persona alla quale hai prestato il tuo veicolo provocasse un incidente in stato di ebrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti?

Altre garanzie poi, sicuramente importanti ma meno urgenti delle precedenti citate, riguardano invece l’assistenza stradale, i cristallo, il furto, l’incendio, gli atti vandalici, gli eventi atmosferici, la kasko, i guasti meccanici, la riparazione diretta e il ricorso terzi, per completare a 360° il pacchetto protezione (rispetto alla responsabilità civile da circolazione)!

Alla luce di quanto hai letto, dunque, prova a rispondere ora a queste 3 importanti domande:

1) sei proprio sicuro che accettare il prezzo ribassato di un comparatore on line (es. Facile.it o Segugio.it) o di altro competitor non assicurativo (es. istituto bancario) sia la soluzione più ideale per salvaguardare il tuo patrimonio e garantirti il futuro che ti meriti?

2) sei proprio sicuro che risparmiare poche decine di euro, rinunciando a garanzie fondamentali (seppur facoltative e accessorie), sia la strada giusta per evitare spiacevoli e amare sorprese?

3) sei proprio sicuro che accettare il compromesso della minor spesa, favorendo il solo “prezzo” e rinunciando al “servizio” amministrativo di un’Agenzia specializzata (in grado di supportarti dalle incombenze derivanti dalla pratica di sinistro), sia la migliore soluzione?

Se quindi le tue risposte alle ultime tre domande confermano i tuoi dubbi e le nostre riflessioni, allora sei ancora in tempo per decidere diversamente e attivarti per ottenere una protezione adeguata alle tue necessità!